Separazioni e Divorzi innanzi all’Ufficiale di Stato Civile
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Servizio attivo
L’art. 12 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune, per concludere un accordo di separazione, di divorzio.
A chi è rivolto
Alle persone coniugate che intendano separarsi e/o divorziare
Descrizione
L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile;
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero;
- Residenza di uno dei coniugi.
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
Possono ricorrere a questa procedura semplificata i coniugi che:
- NON hanno in comune figli minori;
- NON hanno in comune figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci;
- NON concordano patti di trasferimento patrimoniale.
Pur restando fermo il divieto che l'accordo possa contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti), il Ministero dell'Interno ha previsto che nell'accordo concluso davanti all'Ufficiale di Stato Civile possa essere concordato tra i coniugi un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile).
La domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, può essere presentata quando siano trascorsi almeno:
- dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale;
- sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
Copertura Geografica
Comune di Inzago
Come fare
Le fasi dell'accordo:
- Fase istruttoria
Per fissare l’appuntamento con l’Ufficiale di Stato Civile è necessario che, ognuno dei due coniugi, compili e sottoscriva il modello ‘’Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione’’.
Entrambi i coniugi dovranno altresì compilare e sottoscrivere il modulo: ‘’ Richiesta appuntamento divorzio/separazione’’.
L'ufficiale di Stato Civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge. Una volta in possesso di tutti i documenti necessari l'Ufficio di Stato Civile stabilisce la data della redazione dell’accordo.
- Redazione dell'accordo
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'Ufficio Stato Civile per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi deve essere munito di documento di identità valido.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
In tale data le parti dovranno effettuare il pagamento di Euro 16,00 (diritto fisso) con modalità elettronica.
- Conferma dell'accordo
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficio, i coniugi devono presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile un’ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. Se le parti non si presentano al secondo appuntamento per la conferma dell’accordo, il primo atto di accordo non avrà alcun valore.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.
Cosa serve
La Modulistica debitamente compilata e sottoscritta, con allegata copia dei documenti di identità in corso di validità di ciascun coniuge, può essere consegnata secondo le seguenti modalità:
- via email: demografici@comune.inzago.mi.it
- direttamente allo Sportello Polifunzionale COMUNE APERTO – Via Piola n.10 c/o Centro Culturale De Andrè piano terra :
- via pec: comuneinzago@legalmail.it
Modulistica in allegato:
- Modello per l’istanza di appuntamento ai fini della richiesta di separazione o cessazione/scioglimento degli effetti civili del matrimonio, davanti all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di INZAGO;
- Dichiarazione sostitutiva di Certificazione ai fini della richiesta congiunta di separazione davanti all’Ufficiale dello Stato Civile;
- Dichiarazione sostitutiva di Certificazione ai fini della richiesta congiunta di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile;
- Dichiarazione per Accordo Modifica delle Condizioni di Separazione o di Divorzio.
Cosa si ottiene
Un atto di separazione o divorzio.
ATTENZIONE
Fino a quando non si è ottenuto il divorzio, il matrimonio non sarà definitivamente sciolto e le persone risulteranno regolarmente coniugate a tutti gli effetti di legge, e come tale risulterà sulla documentazione e certificazione rilasciata sia dall'ufficio di stato civile che dell'anagrafe.
La separazione non viene registrata negli archivi dell'Anagrafe della popolazione.
Tempi e scadenze
Separazione e divorzio davanti all'ufficiale di stato civile: redazione dell'atto sulla base della data concordata con i richiedenti e dichiarazione di conferma, non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo.
La durata del procedimento dipende dalle date concordate con i richiedenti.
Quanto costa
La procedura ha un costo di 16,00 Euro
Informazioni servizio
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Non digitale
Ufficio di Stato Civile - via Piola n. 10
Ulteriori informazioni
Riferimenti Normativi
- Legge n. 55 del 6 maggio 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche' di comunione tra i coniugi.
- Legge n. 162 del 10 novembre 2014 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Gestito da:
Allegati
Modulo Richiesta Appuntamentodichiarazione_per_separazione
dichiarazione_per_divorzio
dichiarazione_per_modifica
Pagina aggiornata il 11/03/2025