Descrizione
Le disposizioni di legge (Decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013, art.4 commi 2 e 3) prevedono che dal 15 ottobre al 15 aprile l’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale sia consentito nel rispetto dei limiti di 14 ore giornaliere. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.